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Le novità introdotte dalla recente riforma del diritto societario riguardanti
il nuovo volto delle Srl. sono destinate ad avere un impatto molto rilevante.
La nuova disciplina per queste società è infatti importante per diverse
ragioni, tra cui:
Si tratta della società di capitali più diffusa, in quanto più aderente per
dimensioni al tessuto imprenditoriale nazionale e meno “scomoda” rispetto
alla struttura delle Spa., i cui fattori sfavorevoli da scontare, quali le
necessità del collegio sindacale, l’obbligo della convocazione delle
assemblee in Gazzetta Ufficiale, capitale minimo più elevato ecc… non
compensavano i “benefici” quali la possibilità di emettere obbligazioni,
peraltro ora non più preclusa alla Srl;
L’impianto normativo delle Srl non è mai stato autonomo, bensì rinviava di
frequente agli articoli del codice riferiti alle Spa., con pochissime norme
proprie; ora il legislatore ha finalmente creato una disciplina specifica per
le Srl, ben diversa da quella delle Spa, che permetta di gestire situazioni
economiche la cui dimensione e organizzazione risultano peculiari per tale
struttura societaria;
Pertanto è interessante approfondire le più rilevanti novità che investiranno
le Srl, che per certi aspetti avvicineranno le proprie regole a quelle delle
società di persone.
- Art.2462 (Responsabilità)
Viene anzitutto confermato il previgente assetto, nel quale alla “storica”
natura contrattuale dell’atto costitutivo stipulato da due o più soci, era
stata affiancata la costituzione per atto unilaterale.
Il principio generale della responsabilità limitata al valore del
conferimento proprio di ciascun socio non ammette eccezioni nelle Srl
pluripersonali , mentre in quelle monopersonali il beneficio della
limitazione della responsabilità discende necessariamente dal rispetto di
alcuni comportamenti. Il nuovo II° comma dell’art. 2462 dispone infatti che
l’unico socio risponde illimitatamente se ricorrono tutte le seguenti
condizioni:
a) che la società sia insolvente (non basta quindi una temporanea difficoltà
o il mero inadempimento di una obbligazione, ma occorre il vero e proprio
stato di insolvenza di chiaro stampo fallimentare)
b) che i conferimenti non siano stati interamente liberati (sia quelli
dell’unico socio originario, sia quelli promessi ma non effettuati dai soci
di società pluripersonale che, per qualsiasi motivo, sia divenuta
unipersonale) e ciò con riguardo tanto ai conferimenti nell’atto costitutivo
quanto a quelli conseguenti a operazioni sul capitale
c) che non sia stata effettuata nel Registro imprese la prescritta pubblicità
dell’unicità del socio;
Questa illimitata responsabilità non si estende al di là delle obbligazioni
sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una
sola persona.
Si nota la differenza rispetto alla previgente normativa, ove bastava la sola
non effettuazione dell’adempimento pubblicitario per generare la
responsabilità illimitata.
- Art. 2463 (Costituzione)
L’art. 2463 cc contempla la possibilità di costituzione mediante contratto o
atto unilaterale, purché redatto per atto pubblico da depositarsi entro dieci
giorni (contro i 30 della vecchia disciplina) presso l’ufficio del Registro
delle imprese a cura del notaio, deposito ad efficacia costitutiva in quanto
sarà a seguito dell’iscrizione nel registro che la società acquisterà la
personalità giuridica.
La vecchia disciplina era riferita solo alle persone fisiche: non si
prevedeva che i soci di Srl fossero enti diversi dalle persone fisiche (anche
se la partecipazione di soggetti diversi dalle persone fisiche non era in
discussione). Si trattava di una derivazione dalla natura tipica delle Srl,
società che, seppure di capitali, era (ed è) fortemente incardinata sulla
specifica personalità dei propri soci (il cosiddetto intuitus personae). Ora
si prende atto che i tempi sono cambiati e che l’intuitus personae può
esserci anche se i soci di Srl siano soggetti diversi dalle persone fisiche:
la nuova norma (art. 2463, c. 2, n. 1) innova la previgente normativa
imponendo la menzione nell’atto costitutivo, accanto ai dati anagrafici delle
persone fisiche, anche dei dati inerenti denominazione e sede delle persone
giuridiche socie. La nuova norma impone anche la menzione, accanto alla sede
attuale, del luogo di costituzione dell’ente socio di Srl. Elemento, quest’ultimo,
che può essere di non facile accertamento: si pensi a una società di vecchia
costituzione che abbia operato vari “traslochi”, per non pensare al caso di
società o enti stranieri.
Di rilievo anche la novità in materia di indicazione della sede sociale, in
virtù della quale sarà sufficiente, nei nuovi atti costitutivi, citare solo
il comune ove saranno dislocate la sede principale della società e le
eventuali sedi secondarie senza la specificazione dell’ubicazione della
stessa. Con l’applicazione della vecchia legge infatti, pur non comparendo in
essa il concetto di indirizzo, era prassi che negli atti costitutivi si
indicasse anche la via e il n. civico della sede sociale (oggi dati
obbligatori solo nella modulistica di corredo della pratica da presentare per
l’iscrizione della Società al Registro delle imprese). Ciò consentirà di
poter cambiare la dislocazione della sede all’interno dello stesso comune
senza dover modificare l’atto costitutivo e quindi senza attivare una
fastidiosissima assemblea straordinaria, basterà infatti una mera variazione
nei dati camerali (come accade oggi per l’istituzione o un cambiamento di
“unità locale”). All’assemblea straordinaria si farà, invece ricorso quando
vi sia da cambiare la sede al di fuori del precedente comune, che continuerà
ad essere un mutamento statutario.
Il concetto di “oggetto sociale” viene ora ad essere ampliato, nel senso che
si dovrà indicare nell’atto costitutivo “l’attività che costituisce l’oggetto
sociale”, ossia precisare in modo abbastanza analitico le specifiche attività
economiche che la società si propone di svolgere. Pertanto se finora
espressioni del tipo “la società potrà compiere ogni altra attività
commerciale “ erano state tollerate, in futuro tali espressioni troppo
generiche saranno lecite solo se verranno calate più nel concreto, ad esempio
contenendo menzione degli specifici settori commerciali nei quali la società
intenda, anche solo potenzialmente, operare (senza per questo menzionare ogni
tipo di attività umana senza relazioni logiche tra esse).
L’atto costitutivo dovrà contenere inoltre, a norma del comma n. 7, “le norme
relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti
l’amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci
e amministratori”. Da ciò deriva che nelle Srl atto costitutivo e statuto
possano essere inclusi in un unico atto, mancando peraltro nelle nuove
disposizioni il richiamo all’art. 2328 cc, che per prassi consolidata,
recepita dal codice, vuole, nelle società di capitali, l’atto costituivo
quale documento separato dallo statuto.
Il requisito della durata, prima tipico delle società di capitali, viene
annullato con la soppressione del vecchio n.9 del comma 1 dell’art. 2475 (che
necessitava la fissazione di un termine di durata). D’ora in poi si potrà
avere una società, come prima, a tempo determinato (scelta che non è affatto
vietata), oppure una società senza termine di durata: in tal caso però ogni
socio avrà diritto di recesso “in ogni momento”, ma con il preavviso di sei
mesi, estensibile fino ad un anno (art. 2473, comma 2) ma non oltre.
- Art. 2464 (Conferimenti)
Resta confermato che la Srl deve non potrà costituirsi con un capitale
sociale inferiore ai 10.000 Euro, e il conferimento dovrà farsi in denaro se
l’atto costitutivo non dispone diversamente.
Molte, anche in tema di conferimenti, le novità previste dal nuovo art. 2464
cc:
a) “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di
valutazione economica”, quindi ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva
formazione del capitale sociale. Tale novità è di ampia portata pensando
soprattutto alla possibilità di conferire nel capitale della Srl, a
differenza di quello della Spa (per cui vige il permanente divieto di cui
all’articolo 2342) le prestazioni lavorative o di servizi da parte dei soci
(conferimenti fino ad oggi ammessi solo alle società personali, e qui
introdotti purché garantiti per l’intero valore a essi assegnato mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria,
che, qualora l’atto costitutivo lo preveda, potranno essere sostituite dal
socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in
denaro presso la società). Si pensi ad esempio al radicale mutamento di
prospettiva che si avrà nel caso del socio unico di Srl che conferisca
unicamente la propria prestazione professionale di artigiano in società,
svolgendo in forma imprenditoriale e con il beneficio della responsabilità
limitata la stessa attività che prima egli svolgeva in forma individuale e
quindi con responsabilità illimitata; potrà inoltre ora liberamente
conferirsi ogni tipo di know how, non solo quello “in senso stretto” ove è
prevalente la prestazione “concreta” di apporti tecnologici o di procedure
lavorative (entità della quale già finora veniva prevalentemente riconosciuta
la conferibilità), ma anche quello cd. “in senso lato”, ove invece prevale il
facere del conferente, e cioè le sue qualità o le sue capacità professionali,
la cui conferibilità finora impattava negativamente appunto con il divieto di
conferire prestazioni d’opera in società. Sarà pertanto opportuno che, in
sede di stipulazione dell’atto costitutivo, venga inserita la clausola che
autorizza i soci a conferire, anche per le ipotesi di futuri aumenti di
capitale sociale “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione
economica”.
b) al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo dovrà essere versato
presso una banca almeno il 25% (non più il 30%) dei conferimenti in denaro
(al minimo 2500 euro), mentre nel caso di costituzione attraverso atto
unilaterale (società unipersonali) dovrà essere integralmente versato tutto
il capitale sociale; non appare più necessario che il versamento del 25% dei
decimi debba necessariamente precedere la stipulazione dell’atto costitutivo;
il versamento del 25% dei decimi può essere inoltre sostituito con la
stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non
vanno confuse con le analoghe garanzie bancarie o assicurative che devono
assistere i conferimenti di prestazioni lavorative o di servizi, ora ammesse,
da parte del socio, al capitale sociale della Srl.
Al fine dunque di incentivare la costituzione di Srl anche da parte di chi
non possiede sufficienti liquidità tali da coprire i decimi iniziali
(problema tipico dei giovani imprenditori) viene così superato con la forse
più agevole stipulazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione
bancaria che peraltro, in ogni momento, il socio potrà sostituire con “il
versamento del corrispondente importo in danaro”, ad esempio mediante la
capitalizzazione degli utili che la società avrà incominciato a produrre.
c) Qualora, infine, venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite
dovrà eseguire i versamenti ancora dovuti entro tre mesi.
- Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e crediti)
Ai sensi del nuovo art. 2465 cc “chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto iscritto nell’albo dei revisori
contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo”. Tale
nomina potrà essere effettuata direttamente dalle parti nell’ottica dello
snellimento delle procedure di valutazione non essendo più necessario il
passaggio mediante il tribunale (a differenza di quanto avviene nelle Spa).
La relazione dovrà essere allegata all’atto costitutivo e contenere:
- la descrizione dei beni o dei crediti conferiti (ma non, come accade oggi,
anche il valore a ciascuno di essi attribuito)
- l’indicazione dei criteri di valutazione adottati
- l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuiti
ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo (ben potendo infatti il conferimento avvenire per un valore
nominale inferiore al valore “reale” del bene)
Suscita peraltro perplessità la concentrazione della competenza a ricoprire
il ruolo di perito nella Srl ai soli revisori (o società di revisione);
esiste infatti tutta una serie di tipologie di conferimenti (si pensi
all’apporto di impianti, edifici, aree, aziende agricole, ecc…) per la cui
valutazione evidentemente sarà necessario il possesso di specifiche
competenze tecniche che meglio potrebbero essere rinvenibili in
professionisti appartenenti a diverse categorie professionali (per esempio
architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e periti agronomi);
inevitabilmente, il revisore a sua volta si munirà quindi di una perizia del
professionista competente nella specifica materia interessata dal
conferimento.
La Srl si dota di una propria disciplina anche in materia di acquisti da
parte della società di beni dei soci e degli amministratori definiti
potenzialmente pericolosi per i rischi di “elusione” dell’effettività del
capitale che ne possono derivare; si pensi al caso del socio che, dopo la
sottoscrizione del capitale, venda alla stessa un suo bene per un prezzo
volutamente sproporzionato rispetto al valore intrinseco del bene,
compensando poi il credito che ha verso la società al pagamento del prezzo
con il debito verso la stessa per il versamento dei decimi, violando in tal
modo i principi di effettività e integrità del capitale sociale
La nuova disciplina degli acquisti dei beni da soci e amministratori ,
modellata quasi per intero sulla previgente normativa, presenta peraltro
incisive novità che la staccano con evidenza dalla normativa prevista per le
Spa.
L’art. 2465 sancisce infatti che per l’acquisto da parte della società, per
un corrispettivo pari o superiore a 1/10 del capitale sociale, beni o crediti
dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della società nel registro delle imprese, occorre rispettare la
seguente procedura:
a) l’acquisto deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma
dell’art. 2479; salvo, ed è questo un ulteriore richiamo all’ampia autonomia
statutaria che la riforma attribuisce alla Srl, che i soci introducano una
clausola nell’atto costitutivo per la quale gli acquisti di beni da soci e
amministratori possono perfezionarsi senza alcuna autorizzazione preventiva
da parte dei soci stessi (mentre nella Spa l’autorizzazione preventiva
dell’assemblea ordinaria non è affatto rinunciabile);
b) il socio (o l’amministratore) che intende vendere il bene alla società
deve presentare la relazione di stima dell’esperto prevista all’art. 2465,
sopra illustrata
c) è previsto poi che l’esperto risponda dei danni causati alla società, ai
soci e ai terzi, così come gli amministratori e l’alienante sono solidalmente
responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni
causati dalla mancata osservazione della procedura di acquisizione.
- Art. 2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti)
Nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti , ai sensi dell’art. 2466 cc
gli amministratori diffidano il socio moroso ad adempiere entro 30 giorni,
oltre i quali, se non ritenuta utile la promozione dell’azione per
l’esecuzione forzata, gli stessi potranno vendere le quote agli altri soci in
proporzione alla loro partecipazione per il valore risultante dall’ultimo
bilancio approvato, altrimenti (in mancanza di offerte per l’acquisto) la
quota potrà essere venduta all’incanto a patto che l’atto costitutivo lo
consenta.
Il capitale dovrà essere ridotto, invece, in misura corrispondente, qualora
la vendita non possa aver luogo (per mancanza di compratori), e il socio
venga escluso dalla compagine sociale. Le medesime norme si applicano anche
in caso di scadenza o inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia
bancaria a tutela dei terzi, fatta salva la possibilità del socio di
sostituirle con il versamento del corrispondente importo in denaro.
Il socio moroso non può partecipare alla decisione dei soci.
- Art. 2467 (Finanziamenti dei soci)
Volte a chiarire il problema dei finanziamenti dei soci a favore della
società che formalmente si presentano come capitale di credito ma nella
sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio, sono le
disposizioni di cui al nuovo art. 2467 cc, con il quale debutta per la Srl
una disciplina totalmente innovativa in tema di finanziamenti dei soci alla
società, finora contemplata unicamente nella legislazione speciale, al fine
di distinguere la loro raccolta da quella del risparmio tra il pubblico.
La nuova normativa - si badi, prevista solo per la Srl – disciplina dunque i
finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati
concessi in momenti in cui, anche in considerazione del tipo di attività
esercitata dalla società, “risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della
società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Per tali finanziamenti (dunque non per quelli che non trovano la loro causa
nella “critica “ situazione finanziaria della società o comunque nella
“fisiologia” del rapporto sociale), il rimborso a favore dei soci:
- dovrà essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della
società, dovrà essere restituito.
In proposito dunque il problema di più difficile soluzione è quello di
individuare criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai
rapporti finanziari tra soci e società che dovrebbero essere trattati come
quelli nei confronti di qualsiasi terzo. La soluzione, come precisato nella
relazione alla riforma, consiste nell’adozione di un criterio di
ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e
la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto
ragionevole aspettarsi.
Va ricordato a riguardo che in armonia a tale disposizione e per maggior
chiarezza espositiva il nuovo art. 2424 cc., recante il nuovo contenuto dello
stato patrimoniale delle società di capitali, prevede che i “debiti verso
soci per finanziamenti” siano specificatamente inseriti in una nuova voce
(D3) del passivo.
- Art. 2468 (Quote di partecipazione)
Per quanto concerne la disciplina della partecipazione sociale (in nessun
caso di ammontare inferiore a un euro, non rappresentata da azioni e non
oggetto di sollecitazione all’investimento) di cui all’art. 2468 cc i diritti
sociali spetteranno ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta e le partecipazioni dei soci saranno determinate in misura
proporzionale al conferimento. Tuttavia nella salvaguardia delle
caratteristiche personali del tipo societario della Srl, resterà salva la
possibilità che l’atto costitutivo preveda l’assegnazione di partecipazioni
non necessariamente proporzionali (come invece era previsto nella vecchia
normativa) al conferimento o l’attribuzione, a singoli soci, quindi in
considerazione della loro posizione personale, di particolari diritti
concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili (pur
attestando le quote in misura proporzionale ai conferimenti). Tali diritti
possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci salvo diversa
previsione dell’atto costitutivo e salvo il diritto di recesso del socio.
- Art. 2469 (Trasferimento delle partecipazioni)
Il nuovo articolo 2469 cc, dopo aver ribadito la piena trasferibilità delle
quote sia per atti “inter vivos” che “mortis causa”, prevede anche la
possibilità di “blocco” di tale trasferibilità per specifica disposizione
dell’atto costitutivo. In questi casi, tuttavia, o quando la trasferibilità
delle partecipazioni venga subordinata a specifiche clausole di gradimento da
parte “di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e
limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il
trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il
diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473 cc”.
L’esercizio di tale diritto porta alle seguenti conseguenze:
a) i soci che recedono hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria
partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
b) il valore è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso (in caso di disaccordo, la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del
tribunale su istanza della parte più diligente);
c) il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla
comunicazione del recesso alla società;
d) il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo
concordemente individuato;
e) qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale; qualora non
risulti possibile (si pensi ad un capitale già fissato sul valore nominale
minimo di 10.000 euro) il rimborso, la società viene posta in liquidazione.
In tali situazioni, tuttavia, l’atto costitutivo potrà prevedere un termine
massimo di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il recesso non potrà essere esercitato.
Tutto ciò a tutela della buona fede contrattuale per impedire comportamenti
che pregiudichino l’interesse delle altre parti del rapporto societario.
Art. 2470 (Efficacia e pubblicità)
Il trasferimento della partecipazione ha effetto dal momento di iscrizione
nel libro dei soci. L’atto di trasferimento con firma autenticata dovrà
essere depositato entro 30 giorni a cura del notaio presso l’ufficio del
registro delle imprese.
Nell’ambito dell’art. 2470 cc, inoltre, si affronta il problema del se e
quale tutela vada riconosciuta all’acquirente della partecipazione sociale.
Viene di fatto introdotta una radicale innovazione, ossia la “rivoluzionaria”
previsione che anche la pubblicità nel registro delle imprese (analogamente a
quella dei registri immobiliari) ha effetto “dichiarativo”, e cioè consente
la prevalenza di chi per primo effettua l’adempimento pubblicitario,
indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto
traslativo (criterio prevalente finora, prior in tempore, potior in iure). Al
riguardo si è ritenuto però che, pur essendo la loro circolazione sottoposta
ad un regime di pubblicità presso il registro delle imprese, non si potesse
adottare la soluzione tradizionale per la pubblicità immobiliare (nel quale
la buona fede del secondo acquirente/primo trascrivente non conta ai fini
della prevalenza sul primo acquirente, ma rileva, invece, in relazione alla
sua responsabilità per danni). Si è osservato infatti, al di là di ogni
problema dogmatico che sarà compito della dottrina e giurisprudenza
affrontare, che siffatta soluzione avrebbe condotto al risultato paradossale
secondo cui l’acquirente di una partecipazione in società a responsabilità
limitata verrebbe a godere di una tutela persino maggiore rispetto a quella
di cui gode chi acquista un titolo di credito o uno strumento finanziario
dematerializzato: il risultato paradossale, cioè, di tutelare maggiormente
chi acquista una posizione giuridica non tipicamente destinata alla
circolazione, come la partecipazione in società a responsabilità limitata,
rispetto a chi acquista un titolo azionario che invece si caratterizza per
quella tipica destinazione.
Perciò, nel terzo comma dell’art. 2470 si è adottata una soluzione che appare
equilibrata sul piano di una valutazione degli interessi e che viene
sostanzialmente a riprodurre quella dell’art. 1155 per la circolazione dei
beni mobili: pur essendo la circolazione di detti titoli sottoposta a un
regime di pubblicità presso il registro delle imprese, nel caso di conflitto
tra acquirenti della partecipazione la prevalenza di colui che per primo
ottiene l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese non
consegue semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede inoltre il
requisito soggettivo della buona fede. Quest’ultima si dovrà intendere
presunta, come è regola generale, posto che manca nella legge di riforma un
esplicito addossamento dell’onere probatorio in capo al primo trascrivente.
Questa scelta appare criticabile sotto il profilo della certezza dei rapporti
giuridici: potendo prediligere un sistema di risoluzione dei conflitti
fondato sul meccanismo oggettivo della priorità dell’adempimento
pubblicitario, si rinuncia subito dopo all’oggettività dando ingresso alla
rilevanza dello stato di buona fede del secondo acquirente/primo
trascrivente.
Nel caso di cessione della partecipazione, l’alienante sarà solidalmente
obbligato con l’acquirente per la durata di tre anni dall’iscrizione nel
libro dei soci del trasferimento, per i versamenti ancora dovuti e previa
infruttuosa richiesta al socio moroso.
Le partecipazioni possono essere anche oggetto di espropriazione. In tal caso
il pignoramento dovrà essere notificato al debitore e alla società, nonché
annotato nel registro delle imprese e nel libro dei soci.
- Art. 2471 (Espropriazione della partecipazione)
Anche le partecipazioni al capitale della Srl possono formare oggetto di
espropriazione da parte dei creditori del socio. La legge dispone che il
pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società (gli
amministratori devono procedere “senza indugio” all’annotazione nel libro dei
soci) e successiva annotazione nel Registro delle Imprese. L’ordinanza del
giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata
alla società a cura del creditore.
Sia nel caso di espropriazione che di fallimento, se la partecipazione non è
liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si
accordano sulla vendita della quota, la vendita ha luogo all’incanto; ma la
vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la
società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo.
- Art. 2472 (Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti)
Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato
solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Il
pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta
al socio moroso è rimasta infruttuosa.
- Art. 2473 (Recesso del socio)
Circa il diritto di recesso del socio, nel nuovo art. 2473 cc possiamo notare
un rilevante ampliamento delle ipotesi attualmente previste, concretizzando
in tal modo un efficace strumento di tutela del socio. Nell’articolo,
infatti, si legge che “l’atto costitutivo determina quando il socio può
recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di
recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto
o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della
sede all’estero e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o
una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci”.
Da evidenziare, poi, che nel caso di società contratta a tempo indeterminato
il socio sarà libero di recedere in ogni momento, previo avviso di almeno sei
mesi, salvo che l’atto costitutivo non contempli un preavviso maggiore ma di
durata non superiore a un anno.
Di particolare interesse, in caso di recesso, risultano i nuovi principi atti
a determinare il valore della partecipazione sociale spettante al recedente.
In armonia ai principi che tendono infatti a rendere più agevole l’esercizio
del recesso ben diversi risultano i criteri a cui il legislatore attuale si è
ispirato, rispetto al suo predecessore, per la valutazione della quota del
recedente.
Mentre attualmente, infatti, il primo comma dell’art. 2437 cc, dispone che la
quota del recedente sia valutata in proporzione del patrimonio sociale
risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio (il quale evidentemente non
tiene conto, salvo ipotesi particolari, del valore da attribuire
all’avviamento), ravvedendosi evidentemente, una prevalenza delle ragioni
dell’impresa a quelle del recedente, un netto cambiamento di rotta si
evidenzia nell’articolato di riforma.
Le nuove norme, infatti, sul tema dispongono che “i soci che recedono dalla
società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo
conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in
caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di
un esperto nominato dal presidente del tribunale”.
Il rimborso può avvenire con riacquisto della quota da parte degli altri soci
o attraverso il subentro di un terzo. In alternativa il rimborso potrà essere
effettuato utilizzando le riserve disponibili o riducendo il capitale
sociale, per quanto ammissibile.
Art. 2473-bis (Esclusione del socio)
L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta
causa del socio (finora non era possibile prevedere alcuna ipotesi). In tal
caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la
possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale
sociale.
Art. 2474 (Operazioni sulle proprie partecipazioni)
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia
partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il
loro acquisto o la sottoscrizione.
Art. 2475 - Amministrazione della società.
Per previsione normativa l'amministrazione spetta ai soci, deve essere
esplicitamente prevista dallo statuto la possibilità di nominare
amministratore soggetti esterni alla compagine sociale.
L'assemblea nomina l'amministratore o il consiglio d'amministrazione (a sua
volta organo collegiale o non collegiale).
Viene introdotto il principio della non collegialità per lo svolgimento dei
consigli di amministrazione. L'atto costitutivo può prevedere che le
decisioni del consiglio d'amministrazione siano prese mediante consultazione
scritta o consenso espresso per iscritto (dal documento devono risultare
l'argomento e il consenso).
L'amministrazione viene regolata dallo statuto, in assenza di
regolamentazione statutaria valgono le regole dettate per le società di
persone. Esistono alcuni argomenti su cui la norma non si pronuncia (nomina
presidente consiglio d'amministrazione, cause d'ineleggibilità e revocabilità
degli amministratori, compensi amministratori, ecc) , si pone il dubbio se
essi possano essere regolamentati per analogia con le S.p.A. o se tutto è
obbligatoriamente demandato all'autonomia statutaria.
Art. 2475bis - Rappresentanza della società
La rappresentanza spetta agli amministratori. Le limitazioni ai poteri non
sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, a meno che non si provi che il
terzo ne era a conoscenza.
Art. 2475ter - Conflitto d'interessi.
I contratti conclusi dal rappresentante legale in conflitto d'interessi sono
annullabili su domanda della società se il conflitto era conosciuto o
conoscibile dal terzo.
Le decisioni del consiglio d'amministrazione, prese con voto favorevole del
consigliere in conflitto d'interessi, posso essere impugnate entro tre mesi
dagli amministratori o dall'organo di controllo se cagionano un danno
patrimoniale alla società stessa, fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti
in buona fede.
Art. 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci.
L'azione di responsabilità è promuovibile da ciascun socio il quale può
chiedere anche l'adozione del provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori. Il giudice può subordinare, in questo caso, il provvedimento
a concessione di cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società è tenuta (con diritto di
regresso sugli amministratori) al rimborso agli attori del giudizio delle
spese di giudizio e delle spese sostenute per l'accertamento dei fatti.
L'azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione se
approvato dalla maggioranza del capitale e salvo che non vi si opponga il 10%
del capitale stesso.
Rispondono solidalmente con gli amministratori i soci che hanno
"intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi".
L'approvazione del bilancio non implica liberazione di amministratori e soci
per gli atti compiuti nella gestione.
Al singolo socio (anche in presenza del collegio sindacale), spetta il
diritto di visionare i libri sociali.
Art. 2477 - Controllo dei conti.
Può essere nominato un collegio sindacale o un revisore unico. La nomina del
collegio è obbligatoria in presenza di un capitale per al minimo stabilito
per le S.p.A. o al superamento dei limiti per di cui al 2435-bis.
Art. 2478 - Libri sociali.
La novità principale è legata alle decisioni assembleari non collegiali - di
cui si dirà in seguito - in quanto nel libro delle "decisioni dei soci"
devono essere annotate "senza indugio" anche le decisione prese per
consultazione scritta.
Art. 2479 - Decisioni dei soci.
In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea le seguenti
materie:
1 - approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
2 - nomina degli amministratori e dell'organo di controllo
3 - modifiche allo statuto
4 - decisione di modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci
L'atto costitutivo può prevedere, come per gli amministratori, la decisione
non collegiale (consultazione scritta o raccolta dei consensi scritti). Le
deliberazioni dei punti tre e quattro di cui sopra devono essere obbligatorie
effettuate con il metodo collegiale.
Art. 2479bis - Assemblea dei soci.
L'assemblea (con metodo collegiale) è validamente costituita con la presenza
di almeno il 50% del capitale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la modifica dello statuto o dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci è
necessario sempre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno
il 50% del capitale sociale.
Salvo diversa previsione statutaria, le deliberazioni sono validamente prese
se vota a favore la maggioranza degli intervenuti (quindi conteggio fisico
dei presenti). Nei casi di modifica dello statuto o dell'oggetto sociale o
dei diritti dei soci, i votanti favorevoli devono rappresentare almeno il 50%
del capitale sociale.
Le deliberazioni prese con metodo non collegiale sono valide se hanno votato
a favore tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale.
Teniamo in considerazione che per statuto, il valore nominale della quota
potrebbe non essere proporzionale ai diritti di voto.
Art. 2479ter - Invalidità delle decisioni.
Casi di annullabilità:
- decisioni adottate non in conformità alla legge o allo statuto;
- decisione adottate con socio in conflitto d'interesse se possono arrecare
danno alla società;
- decisioni prese in presenza di irregolare, indebito o erroneo computo della
maggioranza;
- verbalizzazione incompleta o inesatta che impedisca l'accertamento dei
contenuto, degli effetti o della validità delle deliberazioni.
Per annullare le delibere è necessario impugnarle entro tre mesi dalla loro
iscrizione a libro verbali assemblee. L'azione è promossa da soci,
amministratori o sindaci.
Casi nullità:
- decisioni aventi oggetto illecito o impossibile;
- decisioni prese in assoluta assenza di informazione.
Resta dubbia l'applicazione per analogia di alcuni casi di nullità previsti
per le S.p.A. (mancata convocazione, mancanza del verbale).
Per l'annullamento della delibera, essa va impugnata ad opera di chiunque vi
abbia interesse, entro 3 anni dall'iscrizione a libro verbali assemblee.
Non è previsto limite di tempo per annullare decisioni che trasformano
l'oggetto sociale in oggetto illecito o impossibile.
Art. 2481 - Aumento del capitale.
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori facoltà di aumentare il
capitale sociale determinando i limiti e condizioni. La delibera dell'organo
amministrativo in questo caso deve essere redatta da notaio.
Art. 2481bis - Aumento del capitale mediante nuovi conferimenti.
L'atto costitutivo può prevedere che l'aumento di capitale sia effettuato
mediante offerta a terzi delle nuove quote. In questo caso, ai soci che non
hanno votato a favore spetta il diritto di recesso.
Se l'aumento del capitale non è integralmente sottoscritto, si intende
aumentato solo delle quote sottoscritte se così era previsto nella delibera
di aumento.
Art. 2482 - Riduzione del capitale.
Non è più previsto il requisito dell'esuberanza. La delibera di riduzione può
essere eseguita solo dopo 3 mesi dall'iscrizione a Registro Imprese e se non
ci sono opposizioni di terzi creditori.
Art. 2483 - Emissione titoli di debito.
Deve essere previsto dallo statuto che ne regola anche tutte le modalità di
emissione. I titoli così emessi devono essere sottoscritti da investitori
qualificati. In caso di successiva circolazione, il sottoscrittori risponde
della solvibilità della società.
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