Nuovo Concordato Fiscale

    

Servizi di informazioni per le imprese

 Manovra Finanziaria 2004: il nuovo concordato fiscale preventivo Il 19 novembre 2003, la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento di conversione del maxi decreto con le disposizioni urgenti collegate alla manovra finanziaria per il 2004. Dall'iter parlamentare che ha portato all'approvazione del provvedimento esce completamente trasformata la disciplina del concordato preventivo. In attesa, infatti, dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale (previsto dalla legge delega per la riforma fiscale), viene introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2003 e 2004, che devono essere oggetto di accordo preventivo in modo congiunto. Soggetti interessati Sono ammessi al concordato preventivo non solo gli imprenditori ma anche i liberi professionisti. Sono esclusi coloro che: non erano in attività il 31 dicembre 2000 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001 hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, o per quello in corso al 1º gennaio 2003 non si impegnano a rispettare la condizione sulla base della quale opera il concordato stesso per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. COME OPERA IL CONCORDATO Modalità di calcolo Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi di calcolo, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro: Per il primo periodo d'imposta (in corso al 1°gennaio 2003) Base 2001 - incrementare i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 % - incrementare il relativo reddito del 2001 almeno del 7 % Per il secondo periodo d'imposta (successivo a quello in corso al 1°gennaio 2003) Base 2003 - incrementare i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 % - incrementare il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 % Tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 % dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili Chi aderisce deve impegnarsi a rispettare le condizioni poste per entrambi i periodi di imposta. Adeguamento per ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti da studi di settore o parametri Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione. Determinazione dell'imposta Aliquota del 23%: per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23%. Aliquota del 33%: per i soggetti passivi IRPEG (art. 87, TUIR) nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. I vantaggi I vantaggi per le imprese che aderiscono al concordato si sostanzieranno in: determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo esplicita richiesta del cliente; limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria: i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento, esclusivamente nei casi di rettifica delle dichiarazioni, qualora il contribuente abbia sottratto all'ispezione le scritture contabili o quando queste ultime non siano disponibili per cause di forza maggiore, nei casi rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche e di accertamento parziale. Restano inoltre applicabili le disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA, nonché quelle previste dal regolamento di riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto (D.P.R. n. 441/1997). Il contribuente che non soddisfa la condizione per rendere operativo il concordato preventivo lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso: il contribuente decade dai benefici fiscali; l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi determinati secondo le modalità del concordato; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997); gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione. COME ADERIRE Per accedere al concordato, i contribuenti interessati devono presentare una comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate. Le domande di adesione al concordato dovranno essere presentate tra il 1º gennaio e il 16 marzo 2004. Sul sito dell' Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per la "Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale", con le relative istruzioni nonché il software "Concordato preventivo 2004" da utilizzare per la trasmissione dei dati. Decreto Legge 269/2003, Art.33 - Concordato preventivo (.pdf) AC n. 4447 approvato in via definitiva il 19 novembre 2003, art. 33 Fonte: IPSOdaily-Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa, Ipsoa Editore


Bonifiche Ambientali

Homepage | Offerta Servizi | Prezzi dei Servizi | Ricerche online | Contattaci | Referenze | Privacy | Informazioni Commerciali | Investigazioni | Visure Ipotecarie